STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

“COORDINAMENTO PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI PERUVIANI E ANDINI”

COPEI

 

Definizione e finalità

Art.1

L’Associazione “Coordinamento Professionisti e Imprenditori Peruviani e Andini - COPEI”, costituita in   Roma, via Masserano 10,   è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico di promozione sociale, ai sensi della Legge 383 del 2000.  Non persegue finalità di lucro e ha una durata illimitata.

Art. 2

L’Associazione nasce come incontro di energie sociali, al fine di promuovere attività aventi lo scopo di recuperare il valore dell’agire collettivo nel promuovere ed  intensificare  le relazioni culturali, sociali e turistiche tra l’Italia, l’Europa, il Perú e i Paesi dell’ Area Andina, così come di eseguire ricerche e studi per lo sviluppo e la cooperazione tra quelle zone del mondo, riaffermando il diritto dell’ uomo ad essere  momento centrale della società.

 

A tale scopo COPEI si propone:

  1. Promuovere uno sviluppo equo, decentralizzato, sostenibile e competitivo, capace di affrontare le sfide della globalizzazione, la disuguaglianza, la disoccupazione e la formazione della cittadinanza, così come la costituzione di un pluralismo culturale basato sul diritto e la promozione di un tessuto sociale democratico, stabile e partecipativo.
  2. Rafforzare competenze in materie economiche, sociali, politiche e culturali dei peruviani in Italia e l’Europa, così come delle altre comunità straniere e gruppi sociali che lavorano insieme a loro.
  3. Favorire un collegamento proficuo fra istituzioni democratiche peruviane, della Comunità Andina, l’Italia e l’Unione Europea, che faciliti i processi di inclusione del cittadino peruviano e andino, sia nel mercato economico che negli altri spazi dell’attività umana.
  4. Generare un meccanismo di conoscenza dei prodotti e dei servizi peruviani e andini, che permetta migliorare la loro possibilità di collocazione in Italia e in Europa, favorendo uno sviluppo etico e sostenibile.
  5. Appoggiare i processi di interscambio di tecnologia e tecniche di gestione di imprese sociali, piccole e medie imprese europee e quelle peruviane e andine, così come creare opportunità di sviluppo e di partecipazione ai nuovi mercati nazionali e internazionali.
  6. Favorire l’assistenza  e la collaborazione finanziaria, industriale, commerciale e agricola tra il Perú, la Comunità Andina, l’Italia e l’Europa, con speciale riguardo all’utilizzazione dei capitali, di beni, di attrezzatura, di personale e di mano d’opera; a tale fine potrà trattare in via consultiva questioni commerciali, economiche, doganali, fiscali e legali, dando informazioni e facendo orientamento da e verso la Comunità Andina e l’Unione Europea, promovendo una integrazione più attiva e partecipativa.
  7. Stabilire e intrattenere nel quadro dell’amicizia italo – peruviana, e andino – europee, rapporti di costante collaborazioni con le Autorità ed organi competenti italiani, europei, peruviani e andini, mettendo altresì a loro disposizione esperti specifici per l’esame e la formulazione di proposte su problemi di mutuo interesse.
  8. Facilitare l’incontro politico - economico - sociale  per l’attuazione di ogni iniziativa suscettibile di favorire il massimo sviluppo delle relazioni fra la Comunità Andina e l’Unione Europea.
  9. Promuovere la creazione in Perú, e gli altri paesi andini, dei coordinamenti di professionisti e piccoli  imprenditori, con i quali  tendere allo sviluppo politico, economico e sociale del Perú e dell’area Andina.
  10. Collaborare con gli organismi culturali del Perú, della Comunità Andina e l’ Europa per promuovere nuovi rapporti nell’ intento di suscitare una più intensa conoscenza reciproca.
  11. Promuovere la creazione di muovi canali di finanziamento della cooperazione in favore dello sviluppo umano sostenibile del Perú  e dei paesi andini, coinvolgendo gli enti pubblici, privati e comunitari.

 

I Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il sedicesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di sedici anni  possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

 

 

 

 

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda verbale o scritta al consiglio direttivo, o ad uno o più consiglieri  da esso  delegati a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

 

Art. 5

La domanda di ammissione a socio, accettata, da diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Sarà compito del consiglio direttivo o del socio o dei soci delegati,  iscrivere il nome del nuovo socio, entro 10 giorni, all’interno dell’anagrafe sociale.

Art. 6

I soci hanno diritto:

       frequentare i locali del Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Ciò vale anche per i  familiari di primo grado dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del socio loro familiare;

       a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’ Associazione;

       ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

       Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell’assemblea.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

 

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

       decesso;

       mancato pagamento della quota sociale;

       espulsione o radiazione;

       mancato rinnovo della tessera entro il 15 gennaio di ogni anno.

 

Art. 9

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio,  mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione per i seguenti motivi:

       inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

       appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;

       l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

 

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

 

Patrimonio sociale e rendicontazione consuntiva

Art. 11

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:

       beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

       contributi, erogazioni e lasciti diversi;

       fondo di riserva.

E’ vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.

 

Art. 12

La rendicontazione consuntiva comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentata all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

 

Art. 13

La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci.

L’eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

 

L’assemblea e il consiglio direttivo

Art. 14

Partecipano all’assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell’assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura

del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima .

Art. 15

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultima. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

  

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art. 26.

Art. 17

l’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

 

Art. 18

L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:

       approva la rendicontazione consuntiva;

       approva le linee generali del programma di attività;

       elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all’Associazione.

       delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

 

Art. 19

L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

 

Gli organismi dirigenti

Art. 20

 

Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica due anni. E’ composto da un minimo di tredici membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I Componenti degli organi statutari opereranno gratuitamente per l’espletamento dell’incarico.

 

 

 

Art. 21

Il consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.

 

Art. 22

Il consiglio direttivo crea ed elegge al suo interno oltre il presidente, legale rappresentante dell’Associazione, ed il Segretario Amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento,  tutte quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione dell’Associazione stessa.

Art. 23

Compiti del consiglio direttivo sono:

       eseguire le delibere dell’Assemblea;

       formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

       predisporre la rendicontazione consuntiva;

       deliberare circa l’ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;

       deliberare circa le azione disciplinari nei confronti dei soci;

       stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;

       curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;

       decidere le modalità di partecipazione del Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

 

Art. 24

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

 

Art. 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.

Il consiglio decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro venti giorni.

 

Scioglimento dell’Associazione

Art. 26

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto,  in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l’Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

 

Art. 27

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti.